La residenza fiscale delle persone giuridiche si determina ai sensi dell'art. 73 co. 3 del TUIR, che prevede tre criteri di collegamento al territorio dello Stato:
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È sufficiente che si verifichi uno dei tre criteri per considerare la società fiscalmente residente in Italia.
La sede legale costituisce un criterio di collegamento giuridico-formale, mentre l'esistenza della sede dell'amministrazione o la localizzazione dell'oggetto principale richiedono una valutazione fattuale-sostanziale del radicamento della società con uno Stato.
Inoltre, gli OICR (organismi di investimento collettivo di risparmio) istituti in Italia sono considerati residenti nel territorio dello Stato, a nulla rilevando la sede legale della società di gestione che ha istituito l'organismo e gestisce il fondo.
I trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati White List, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono considerati residenti nel territorio dello Stato.
Infine, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli White List sono considerati residenti nel territorio dello Stato quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.
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