La residenza fiscale di una persona fisica viene determinata attraverso l'applicazione dei criteri di collegamento previsti dalla normativa italiana.
In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerati fiscalmente residenti in Italia coloro che
La norma individua, pertanto, un requisito di natura "formale" (l'iscrizione anagrafica) e due requisiti di natura sostanziale (il domicilio e la residenza).
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L' "alternatività" delle condizioni comporta che, affinché sussista la "residenza fiscale" in Italia, è sufficiente e necessario che almeno una delle tre condizioni sopra sia verificata per un periodo di tempo superiore
Nel caso in cui una persona fisica sia residente contemporaneamente in 2 o più Stati, e tali Stati hanno stipulato delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, si applicheranno le c.d. tie-breaker rules, i.e., regole che hanno lo scopo di dirimere i casi di conflitto di residenza, dando prevalenza al Paese dove il contribuente presenta il nexus più stretto (e.g., dove la persona fisica ha l'abitazione permanente, il centro degli interessi vitali, il luogo di soggiorno abituale, la nazionalità).
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