La risposta alla domanda se Vi sono rimedi alla doppia imposizione è SI’, evitando a “monte” fenomeni di doppia residenza, tramite l’applicazione delle c.d. tie- breaker rules previste nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni o riconoscendo (a “valle”) al contribuente un credito d’imposta per le imposte che ha sostenuto all’estero.
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Nello specifico:
- le tie-breaker rules costituiscono un meccanismo incorporato nelle Convenzioni, volto a risolvere i casi in cui una persona sia considerata contemporaneamente residente in più Stati, attraverso l'identificazione della residenza fiscale c.d. "prevalente" (rispetto ad altre residenza possedute dalla stessa persona). Ciò avviene tramite la valorizzazione di una serie di "legami" (ad esempio, il possesso di una casa, la presenza di familiari, l'iscrizione a scuole, circoli, il possesso della nazionalità. etc.) che collegano la persona fisica alle giurisdizioni in questione, dando in tal modo prevalenza alla residenza fiscale del Paese con cui il contribuente presenta il legame più stretto. La giurisprudenza e la prassi è copiosa in questo ambito!
- Il credito d'imposta per le imposte subite all'estero consente al contribuente - al ricorrere di determinate condizioni - di scomputare dall'imposta dovuta in Italia parte dell'imposta subita all'estero.
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