Domanda e Risposta Pubblicata il 21/09/2023

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Nota variazione: quando scade il termine per annotare la maggiore IVA debito?

di Redazione Fisco e Tasse

Chiarimenti delle entrate sulla emissione delle nota variazione: il termine per il cessionario per annotare la maggiore IVA a debito



Durante l'edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre, come sempre, le entrate hanno risposto a quesiti di rilievo sulle principali tematiche fiscali.

Tra queste, le Entrate hanno fornito un importante chiarimento sulle note variazione. 

Nel dettaglio, viene chiarito che dal ricevimento della nota di credito Iva, decorre il termine entro il quale il cessionario/committente deve rettificare, in diminuzione, il credito nei confronti dell’Erario. 

Ricordiamo che la norma di riferimento è l'art 26 del Decreto IVA riscritto dal DL n 73/2021.

Il comma 2 dello stesso articolo recita testualmente "Se  un'operazione  per  la  quale  sia  stata  emessa  fattura, successivamente alla registrazione di cui  agli  articoli  23  e  24, viene  meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce  l'ammontare imponibile, in conseguenza di  dichiarazione di  nullità annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e  simili o  in conseguenza  dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore  del  servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25"

Nella risposta a Telefisco 2023 le Entrate osservano che la rettifica in diminuzione costituisce una mera facoltà attribuita al cedente/prestatore mentre il cessionario/committente deve provvedere all'annotazione.

Infatti, una volta che il fornitore/cedente emette la nota di credito nel Sdi delle fatture elettroniche, il cliente/cessionario ha l’obbligo di rilevare la variazione.

Secondo le Entrate, operativamente, il cliente può annotare in diminuzione nel registro degli acquisti ovvero, in alternativa, in aumento nel registro delle fatture emesse al fine di far emergere l’Iva a debito.

In ogni caso, il termine per l’annotazione della nota decorre dalla data di ricevimento della stessa e scade il giorno 15 del mese successivo.

Fonte: Il Sole 24 Ore


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