La risposta la troviamo nell'e-book di recente pubblicazione Tutti i casi di Ravvedimento (eBook )
Ai sensi dell’art. 2 comma 8 DPR 322/1998 in tema di imposte sui redditi – e analogamente l’art. 8 comma 6-bis in materia IVA – le dichiarazioni validamente presentate “possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito”. Dunque, laddove il contribuente dovesse rendersi conto che la dichiarazione presentata sia inesatta o incompleta, può correggerla ovvero integrarla mediante la presentazione di una dichiarazione successiva:
Si noti però come la norma non indichi il perfezionamento del ravvedimento operoso come condizione sine qua non l’effettiva modifica della dichiarazione dei redditi. Piuttosto, laddove non si è provveduto ad effettuare il ravvedimento operoso, le sanzioni vengono irrogate in misura piena, ma non viene incisa la validità della modifica/integrazione della dichiarazione.
Nella stessa deve essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria con le necessarie correzioni o integrazioni.
Il “risultato” dell’integrazione può essere:
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La presentazione di una dichiarazione integrativa, fa sì – relativamente ai soli elementi oggetto di rettifica – che slitti il termine di decadenza del potere accertativo dell’amministrazione finanziaria ex. art. 43 del DPR 600/1973. Ad esempio, se è stata presentata il Modello PF 2022 (anno imposta 2021) entro il 30/11/2022 e il 10/01/2023 si presenta il modello integrativo per effettuare una rettifica, solo limitatamente alla stessa modifica il termine di decadenza per l’azione accertativa scadrà il 31/12/2028 (anziché il 31/12/2027). Diversamente, per gli elementi della dichiarazione che non sono variati resta fermo l’ordinario termine di accertamento.