In data 5 giugno la Riscossione ha aggiornato le FAQ in risposta ai dubbi frequenti dei contribuenti sulla Rottamazione quater in scadenza il prossimo 30 giugno.
Ricordiamo che, la Rottamazione quater riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione-quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:
Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
Tra gli aggiornamenti del file contente tutte le faq sulla definizione agevolata ve ne è una con la quale si chiede cosa accade se si aderisce alla Rottamazione quater per debiti per i quali vi era già in corso una rateizzazione.
Viene replicato che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data del 31 ottobre 2023, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.