Dal 2 maggio è possibile accedere alla propria dichiarazione precompilata dal sito dell'agenzia delle entrate.
Successivamente sarà possibile dall'11 maggio procedere all'invio, avendo accettato i dati, oppure procedere alla modifica.
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Come anche specificato dalla nuova guida delle Entrate, oltre ad avere il modello 730/2023 già compilato, in cui sono stati già inseriti la maggior parte dei dati e calcolate le imposte da pagare o il rimborso da incassare, il contribuente che utilizza il 730:
Inoltre, a seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf o professionista), è prevista una diversa procedura sui controlli documentali.
Se il contribuente accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche (o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta):
Se il contribuente modifica la precompilata (con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta):
Attenzinoe al fatto che, a prescindere dall’accettazione o dalla modifica della dichiarazione, l'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali e il controllo sui dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica (CU).
La dichiarazione si considera modificata, per esempio, se vengono modificati i redditi e gli oneri o se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato. Si considera accettata, invece, quando il contribuente modifica i dati del sostituto che effettua il conguaglio o inserisce il codice fiscale del coniuge non a carico.
Se il modello è inviato senza modifiche, dal periodo d’imposta 2022 non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri in essa indicati, forniti dai soggetti terzi.
Se il modello è presentato con modifiche, che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi.
Il controllo formale non viene comunque eseguito sui dati delle spese sanitarie che non sono stati modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione.
Il Caf, o il professionista, deve prendere in visione la documentazione esibita dal contribuente e verificare la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale solo sui documenti di spesa che non erano stati indicati nella dichiarazione precompilata. Salvo i casi di condotta dolosa del contribuente, l’eventuale pagamento di sanzioni sarà a carico del Caf o del professionista. Resta a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.
L'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti.
Per esempio, per la detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, può essere controllata l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile.