Con una faq pubblicata in data 28 ottobre le Entrate chiariscono e riepilogano le condizioni per avere diritto, nei contratti di locazione, alla imposta sostitutiva nota come cedolare secca.
In particolare, viene chiarito che per effetto di quanto disposto dall’art 3 del decreto legislativo n. 23/2011, il regime della cedolare secca può essere applicato:
Pertanto, ai fini della spettanza del regime di tassazione sostitutivo è necessario che siano presenti entrambe le condizioni seguenti:
In sostanza, per valutare se è possibile accedere al regime della cedolare secca, occorre considerare anche l’attività esercitata dal locatario e l’utilizzo dell’immobile locato.
L’Agenzia delle entrate con la faq del 28 ottobre ha precisato che per i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti, non è possibile optare per il regime della cedolare secca.
Infine, come chiarito dalla Circolare n 26 del 2011 restano esclusi i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi ma locati per uso ufficio o promiscuo.
Brevemente si ricorda che il regime di tassazione in cedolare secca è un regime facoltativo che consente di sostituire l’IRPEF e le relative addizionali, l’imposta di registro e l’imposta di bollo con il pagamento di un’imposta sostitutiva.
Leggi anche Guida alla cedolare secca 2022
Ti consigliamo: