Con la Circolare n 23 del 23 giugno le Entrate al paragrafo 5.3 rubricato "Attività di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti" specificano 6 indici di controllo per testare la diligenza necessaria nella cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi.
In particolare, il documento di prassi indica che la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria.
L'agenzia sottolinea che rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.
Secondo l'Agenzia "Il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale". Inoltre, la sussistenza della diligenza è sempre esclusa nei casi di compartecipazione all’operazione illecita.
L'agenzia chiarisce che la valutazione circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, per configurare il concorso nella violazione, va condotta anche sulla base dei seguenti indici:
Viene infine specificato che «Ciascun cessionario deve sempre valutare, al momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto dell’acquisto del credito, con speciale riguardo a quelli oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria. Pertanto, è esclusa in ogni caso la possibilità di compensare i crediti acquisiti in violazione dei princìpi sopra espressi».
Leggi anche Superbonus 110%: tutte le regole e le date da ricordare