Il contributo straordinario (c.d. imposta sugli extraprofitti istituita dall'art. 37 D.L. n. 21/2022) volto a contrastare il caro bollette, è stato istituito a carico degli operatori del settore energetico che esercitano in Italia le attività di:
A seguito della pubblicazione del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 221978 del 17 giugno 2022 con il quale sono state definiti gli adempimenti dichiarativi e le modalità di versamento del contributo a titolo solidaristico, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di Faq che vanno ad integrare quanto definito dal provvedimento in questione.
Tra queste, vengono forniti chiarimenti in merito ai soggetti obbligati al versamento della c.d. imposta extra profitto.
In considerazione del dato testuale della norma, si ritiene che il contributo straordinario sia applicabile, al verificarsi degli altri presupposti normativamente previsti (leggi anche Contributo extraprofitti imprese energetiche: prima rata entro il 30.06 con F24), a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che – anche in via residuale, e non solo come attività principale – esercitano nel territorio italiano una o più delle attività sopra richiamate.
Tali attività sono riconducibili, in linea di massima, ai seguenti codici ATECO:
Non sono, invece, obbligati al pagamento del contributo straordinario i soggetti che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.