In ambito di cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi, l’articolo 14 del Decreto Aiuti n. 50/2022, ha nuovamente modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario vigilato, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo.
Ma chi sono questi clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 58 del 1998?
Come previsto dal suddetto articolo la Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:
Il cliente professionale è un cliente che possiede:
necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.
In quanto alla definizione di clienti professionali privati si rinvia all’allegato n. 3 alla delibera della Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307 "Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari", che definisce i clienti professionali di diritto e su richiesta: