Alla luce degli ultimi chiarimenti per le procedure concorsuali apertesi fino al 26.5.2021 la Nota di Credito, per poter recuperare l'Iva non incassata, puo' essere emessa solo al termine della procedura, quando e' noto l'importo che non si incassera' piu' ed alla condizione di essersi insinuati nel passivo fallimentare.
Invece, per le procedure concorsuali apertesi dal 26.5.2021 finalmente e' stato riconosciuto il diritto di poter emettere la Nota di Credito fin dal momento di apertura della procedura.
Con la risposta a interpello 7.4.2022 n. 181 l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26.5.2021, il diritto di emettere la Nota di Credito sorge anche nell’ipotesi di omessa insinuazione al passivo, se il contribuente puo' dimostrare l’infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare. Resta fermo che Il diritto alla variazione è comunque esercitabile solo alla chiusura della procedura anche se, nel frattempo, sia intervenuta la prescrizione del credito.
Il diritto alla variazione in diminuzione invece non può sorgere nella diversa ipotesi di prescrizione del credito antecedente la procedura fallimentare: tale evento, infatti, preclude la sua ammissione al passivo.
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