I volontari che percepiscono solo rimborsi spese non sono soggetti all'obbligo di comunicazione dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.
Lo specifica una nota dell'ispettorato del lavoro del 1 marzo 2022 sottolineando comunque che resta salva la facoltà dell'ispettorato di verificare la reale natura della prestazione.
Si ricorda che l'obbligo di comunicare prima dell'inizio dell'attività le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è stato istituito dal recente decreto n. 146 2021 cd collegato fiscale alla legge di bilancio . Riguarda in particolare i committenti che operano in qualità di imprenditori (esclusi quindi i professionisti) che impiegano lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
In merito l'ispettorato del lavoro ha emanato una circolare di istruzioni in particolare sul periodo transitorio, e due note con faq sui soggetti e prestazioni obbligate.
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Sulle modalità di invio leggi Comunicazione lavoro occasionale le regole e le faq aggiornate
Nella circolare di istruzioni era stato chiarito che , in via generale, sono escluse :
Riportiamo di seguito la faq riguardante le prestazioni nell'ambito del volontariato.
"11. Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto l’obbligo di comunicazione introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (cfr. ML e INL nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022).
Tanto premesso si ritiene che, laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell’obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento."
Per approfondire vedi:
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