Domanda e Risposta Pubblicata il 25/01/2022

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Regime OSS non UE: chi può utilizzarlo?

di Redazione Fisco e Tasse

Il regime speciale OSS si distingue in OSS UE e OSS non UE. Vediamo quando si utilizza il secondo



Il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. 

Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.

Con risposta pubblicata sul proprio sito internet l'Agenzia delle Entrate replica ad un contribuente che chiede chiarimenti sul regime OSS non UE e in particolare domanda chi possa utilizzare il regime OSS non UE e per quali forniture.

Le Entrate specificano che il regime OSS Non UE può essere utilizzato dai fornitori che sono soggetti passivi non stabiliti nell'UE, cioè da soggetti passivi che non hanno stabilito la propria attività e che non hanno una stabile organizzazione nell'UE. 

Anche se questi soggetti passivi sono registrati o sono obbligati a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per forniture diverse dai servizi B2C, possono comunque utilizzare il regime Non UE.

Il regime Non UE riguarda tutte le prestazioni di servizi (compresi servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, c.d. servizi “TTE”) effettuate dai suddetti contribuenti nei confronti di consumatori dell'UE. 

Se il fornitore sceglie di utilizzare il regime Non UE, deve utilizzare il regime per dichiarare e pagare l'IVA per tutte le forniture di servizi nell'UE.

Esempio:

Un fornitore non stabilito nell'UE è registrato ai fini IVA in Germania. Lo stesso fornitore presta anche servizi relativi a beni immobili situati in Germania, Francia e Ungheria a clienti in questi Stati membri. Il fornitore sceglie di utilizzare il regime non UE in Francia (Stato membro di identificazione). Egli deve pertanto dichiarare e pagare l'IVA su tutte le forniture di servizi che rientrano nel regime tramite l'OSS in Francia. Non può scegliere di dichiarare le forniture di questi servizi immobiliari in Germania tramite la sua dichiarazione IVA tedesca. 

Fonte: Fisco e Tasse


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