Domanda e Risposta Pubblicata il 19/01/2022

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Come posso inquadrare i lavoratori nelle Organizzazioni di Volontariato?

di Rendina avv. Paolo , Antonello Calabrese , Katia Arrighi

Inquadramento volontari e lavoratori nelle associazioni. Vediamo come fare



La prima risposta, la più logica dato anche il tenore del nome stesso delle associazioni, è: devo avvalermi di  volontari poi, accanto ad essi, posso avvalermi si lavoratori e soci, ma sempre in subordine ai volontari.

La definizione del ruolo di volontario è data dall’articolo 17, comma 2, del d.lgs. 117/2017, che indica: 

il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà

Il volontario può solo svolgere le attività di interesse generale e diverse esercitate al fine di raggiungere lo scopo solidaristico dell’associazione stessa. 

Accanto ai volontari possono esserci ovviamente anche i lavoratori e i soci.

Relativamente alla figura dei dipendenti l’articolo 33 del D.lgs 117/2017 indica: “le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta

Quindi si ha la possibilità di impiegare sia lavoratori inquadrati con lavoro dipendente che autonomi con partita IVA o occasionali. Bisogna, però, fare attenzione però al numero dei soggetti che possono essere occupati con rapporti differenti rispetto a quello del mero volontariato. 

Al comma 1 del citato articolo 33 del D.Lgs 117/2017 viene riportato:  il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Al successivo comma 3 viene poi riportato: “per l’attività di interesse generale prestata le  organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

 

Fonte: Fisco e Tasse


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