Dal primo Luglio 2021 è stata ampliata la platea di attività che possono rientrare nel regime O.S.S. (One stop shop) o nel regime I.O.S.S. (import one stop shop). Grazie a tali regimi opzionali si introduce un sistema di assolvimento dell’Iva centralizzato e digitale che semplifica gli adempimenti. L’operatore economico che svolge la propria attività verso consumatori privati:
Ma cosa succede per OSSnon UE? Per approfodimenti si rimanda alla lettura dell'articolo Registrazione piattaforma OSS e IOSS: ecco come fare
Possono fare ricorso al regime non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell'UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell'UE.
Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini IVA in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.
Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell'UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori). Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l'IVA per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell'UE.
Nell'ambito del regime non UE, il soggetto passivo (che non ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione nell'UE) può scegliere qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione. Lo Stato membro scelto assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione IVA (utilizzando il formato EUxxxyyyyyz).
In un primo momento il ministero delle finanze aveva previsto l’iscrizione per mezzo di apposita modulistica.
In data odierna è possibile iscriversi per mezzo dei servizi a libero accesso dell’agenzia delle entrate al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/one-stop-shop-oss