Si può decadere dai benefici nelle seguenti ipotesi:
- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'A.s.l. competente, quando obbligatoria;
- non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario;
- le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro di Servizio e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi.
- non viene evidenziato in fattura, da parte dell'impresa che esegue i lavori, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata. (solo per le spese sostenute dal 4 luglio 2006 e fino al al 13 maggio 2011, obbligo soppresso dal decreto legge n. 70/2011, art. 7 comma 2 lett. r).
In caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445.