Come per tutti i lavoratori dipendenti le ferie sono un diritto irrinunciabile per colf badanti e baby sitter assunti con il contratto nazionale che disciplina il lavoro domestico.
Per ogni anno di servizio i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto a ad un minimo di 26 giorni di ferie, indipendentemente da durata e orario di lavoro . Vedaamo nei paragrafi che seguono tutti i dettagli , sulla base del CCNL rinnovato nel mese di settembre 2020 e in vigore fino al 31 dicembre 2022( Qui il testo multilingue) : accordi sulle ferie, retribuzione , permessi retribuiti e non retribuiti ,permessi speciali per il diritto allo studio e per matrimonio, nascita dei figli e lutto .
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Come detto il contratto prevede 26 giorni lavorativi di ferie l'anno :
Per la retribuzione contrattuale leggi anche Contratto colf 2021 il testo e le novità retributive
Come detto all'inizio si tratta di un diritto irrinunciabile e che non può essere sostituito dalla relativa indennità.
Il periodo puo essere frazionato in non più di due parti l'anno con accordo tra le parti :
Solo nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che chieda un periodo di ferie più lungo per un rimpatrio termporaneo , è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio .
Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso di licenziamento, di malattia o infortunio
Da notare che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario è comunque considerata di sei giorni lavorativi , ai fini del calcolo
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PERMESSI RETRIBUITI
I lavoratori domestici (collaboratori familiari, assistenti, baby sitter) hanno diritto a permessi individuali retribuiti per :
nella seguente misura:
Il lavoratore colpito da lutto per parenti entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
Al lavoratore padre spettano le giornate di permesso retribuito e di congedo facoltativo in caso di nascita di un figlio, nella misura prevista dalla normativa vigente (7 giorni nel 2021).
Sono permessi inoltre permessi non retribuiti su accordo tra le parti . In questi casi non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio.
PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO
Tenuto conto delle esigenze vita familiari, il datore di lavoro deve consentire la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il diploma di scuola dell'obbligo o di titolo professionale; a questo fine va esibito un attestato di frequenza al datore di lavoro. Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate ; le ore relative agli esami annuali, entro l'orario giornaliero, saranno retribuite.
CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il periodo anche il compenso sostitutivo convenzionale.
La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante il matrimonio. . Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno e durante lo stesso rapporto di lavoro.
La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non determina il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
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