Secondo la legge 260/1049 e successive modifiche, sono considerati giorni festivi oltre alla domenica (normale giorno di riposo settimanale) alcune specifiche date per ricorrenze civili e religiose, nelle quali di norma il lavoratore non dovrebbe svolgere alcuna attività lavorativa .
Si tratta in particolare di :
1 gennaio | CAPODANNO |
6 gennaio | EPIFANIA |
Lunedi dopo Pasqua | LUNEDì DELL'ANGELO |
25 aprile | FESTA DELLA LIBERAZIONE |
1 maggio | FESTA DEL LAVORO |
15 agosto | ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE |
1 novembre | OGNISSANTI |
8 dicembre | IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA |
25 dicembre | SANTO NATALE |
26 dicembre | SANTO STEFANO |
I contratti collettivi lavoro prevedono, inoltre, l'ulteriore festività coincidente con il giorno del Santo Patrono del luogo dove è ubicata la sede di lavoro.
In questi casi ai lavoratori dipendenti spetta il trattamento economico ordinario, pur godendo della festività.
In particolare:
Va sempre fatto riferimento anche alle previsioni dei CCNL
Nel mese di aprile 2023 ricorrono due festività infrasettimanali : lunedì dopo Pasqua ( quest'anno ricadente il1a aprile) e Festa della Liberazione (25 aprile) che cade di martedì.
I contratti collettivi possono prevedere nel periodo pasquale anche ulteriori giornate festive oppure semifestive, solitamente con riposo retribuito nel pomeriggio, come succede a volte con il 24 o 31 dicembre
Attenzione va riservata anche alle festività riconosciute da altre religioni spesso contigue a quelle della religione cattolica, come la Pasqua ebraica e la Pasqua ortodossa.
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Le previsioni sono diverse a seconda del contratto nazionale applicato . Un accordo interconferderale ha previsto per il settore industriale la corresponsione di un importo aggiuntivo, pari alla quota di retribuzione giornaliera per i lavoratori con retribuzione fissa mensile .
Secondo una sentenza di Cassazione questo principio dovrebbe essere fatto valere per tutti i lavoratori retribuiti in misura fissa
Come detto in genere la festività di Pasqua non viene compensata attraverso un trattamento economico aggiuntivo. La relativa retribuzione è, invece, prevista per il successivo lunedì di Pasqua, che viene trattato come festività infrasettimanale.
Tuttavia, alcuni contratti collettivi prevedono uno specifico trattamento anche per la giornata di Pasqua.
Settore Ccnl | Trattamento economico festività ricadenti di domenica |
Artigianato settore comunicazione |
Il lavoro prestato nelle domeniche o nel giorno di riposo compensativo o nelle festività viene retribuito con il 45 % supplementare , che diventa 50% nei casi di straordinari |
Alimentari (industria) | Per le aziende del settore Olio e margarina, a fronte del giorno di Pasqua, è prevista la concessione di un giorno aggiuntivo di ferie. |
Servizi postali | Il giorno di Pasqua rientra tra le festività infrasettimanali. Nel caso in cui le festività cadano in giornata di riposo settimanale, al lavoratore spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione globale mensile. |
Gomma plastica (industria) | In occasione della Pasqua, qualora non si proceda a spostamento, verrà corrisposto al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo di 1/25 della retribuzione mensile |
Agenzie | Il giorno di Pasqua viene considerato festivo. Come per le altre festività cadenti di domenica è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile. Lo stesso trattamento è dovuto, anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana mentre non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo compensativo. Le eventuali prestazioni nella festivita cadente di domanica saranno compensate come straordinario festivo. |
Servizi di pulizia (artigianato) | Il giorno di Pasqua è considerato festivo. Nel caso in cui le ricorrenze festive cadano in giornata di riposo settimanale, spetta, in aggiunta al normale trattamento, una somma pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile. |
Pompe funebri (aziende private) | Il giorno di Pasqua rientra tra le festività infrasettimanali. Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive cadano in giornata di domenica, al lavoratore spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione globale mensile, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza di festività col giorno di riposo compensativo od altra giornata comunque libera da prestazioni lavorative. |
CCNL Lavoro domestico | In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%. |
CCNL commercio terziario Confcommercio | Il lavoro domenicale è oggetto di contrattazione di secondo livello ma in generale si prevede la possibilità di spostare il giorno di riposo sulla base delle esigenze aziendali o a d un massimo del 30% delle domeniche dell'anno. Sono esclusi i lavoratori con figli fino a 3 anni, portatori di handicap o caregiver di persone disabili Le ore lavorative svolte di domenica sono soggette a maggiorazione del 30% |
CCNL Tabacco 2017 | Per tutte le giornate festive nazionali e infrasettimanalie, nonché per quella del Patrono del luogo o nel caso non vi sia prestazione di lavoro, non è dovuta al lavoratore nessuna retribuzione, intendendosi la stessa compresa nella paga mensile. Nel solo caso in cui una delle sopraddette giornate festive cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto. Il predetto importo sarà determinato sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa. . Nel caso vengano svolte prestazioni lavorative saranno retribuite con il trattamento festivo pari al 45% |
in caso di retribuzione a ore sono sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio della Cig/Fis
Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell'Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche.
In caso di Cig a orario ridotto la relativa retribuzione delle festività resta a carico del datore di lavoro.
Per una trattazione completa sulla busta paga sono disponibili i pratici e-book La busta paga guida operativa e La busta paga in edilizia
vedi anche "Le Festività in busta paga" con esempi di calcolo
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