Domanda e Risposta Pubblicata il 10/10/2020

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Stampa libro giornale: è ancora obbligatoria?

di Dott. Sergio Massa

Possibile per le norme fiscali tenere a disposizione un semplice pdf del libro giornale, ma per il codice civile tale modalità non è recepita: attenzione alle conseguenze



La risposta alla domanda sulla problematica della stampa "virtuale" del libro giornale tiene conto anche dello  studio 17.1.2020 del Consiglio Nazionale  sull'argomento che ci occupa. 

Riassumendo la situazione, oggi e' possibile adempiere all'obbligo di stampa del libro giornale in 3 diversi modi: 

1. stampa e conservazione cartacea (imposta di bollo 16 euro ogni 100 pagine con marca da bollo fisica da acquistare prima della stampa). Questa è la tenuta tradizionale del libro giornale.

2. conservazione sostitutiva del libro giornale che richiede la firma digitale e la marcatura temporale (il bollo viene assolto con il pagamento di Euro 16 ogni 2.500 scritture di contabilità). Questa modalità si chiama conservazione sostitutiva e viene raramente applicata. 

3. in forza delle modifiche apportate con il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) è stato aggiunto il comma 4-quater all’art. 7 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 che prevede un’espressa deroga all’obbligo di stampa di cui al comma 4-ter: vi è la possibilità di non stampare su carta il libro giornale ma di memorizzarlo in un file (es. file formato pdf); il bollo secondo lo studio del CNDC sembra sia più corretto assolverlo pagando 16 euro ogni 2.500 registrazioni tramite F24 on line entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio - 30.4 oppure 29.04 in caso di anno bisestile . 

Parrebbe possibile assolvere l'imposta di bollo anche in funzione del numero delle pagine virtualmente stampate - 16 Euro ogni 100 pagine - con versamento con F23. Di solito è più conveniente calcolare il bollo ogni 2.500 registrazioni. 

Precisiamo che l'Agenzia Entrate sulla modalità di assolvimento del bollo in questo specifico caso non si è mai espressa. 

Occorre tuttavia tener presente che il Codice Civile prescrive agli articoli 2709 e 2710 che l'efficacia probatoria (ad esempio per citare in giudizio un cliente insolvente) si ha solo con la stampa cartacea ed un estratto autenticato delle pagine interessate. 

Pertanto se si hanno casistiche di questo tipo è sempre preferibile la stampa su carta. 

In sostanza, fiscalmente siamo a posto, a patto di riuscire a stampare anche dopo anni, su richiesta degli eventuali accertatori, il libro giornale. Ma dove non siamo a posto e' il rispetto del codice civile, in tema di conservazione delle scritture contabili, che non e' stato adeguato alle nuove norme fiscali del Decreto Crescita. Infatti l'art. 2215-bis c.c. e' rimasto nella sua originaria formulazione e prevede, nel caso di conservazione elettronica della contabilita', unicamente un file con firma digitale e marcatura temporale. Non prevede la semplice conservazione su files. 

Cio' puo' comportare che, nell'ipotesi di una procedura concorsuale (fallimento, concordato, ecc.) il Tribunale non ammetta la semplice conservazione su supporto magnetico (es. un CD) se priva di firma digitale e marcatura temporale. In altre parole, si rischia la bancarotta ed il penale per non aver tenuto e conservato correttamente le scritture contabili. 

Il consiglio, in attesa di modifiche legislative al codice civile che recepiscano quanto fiscalmente legiferato, e' quello di continuare per ora a stampare su carta. Ovvero a memorizzare il tutto su supporto magnetico ma apponendovi la firma digitale e la marca temporale. La terza possibilita', quella di memorizzare su supporto magnetico e basta, vale fiscalmente ma civilmente presenta i rischi sopra specificati.

Fonte: Fisco e Tasse


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