L'aspettativa non retribuita è il periodo di sospensione dal lavoro che il dipendente puo richiedere alla propria azienda con alcune specifiche motivazioni, rinunciando per quel periodo alla retribuzione.
Durante l'aspettativa non retribuita il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il periodo ha una durata massima regolata solitamente nei contratti collettivi di lavoro, che puo essere diversificata per alcune motivazioni.
La normativa che regola l’aspettativa non retribuita è la legge n. 53 del 2000, attuata con il regolamento allegato al DI e n. 278/2000 e dallo Statuto dei lavoratori legge 300 del 1970 ma molti aspetti sono specificati anche nei vari contratti collettivi di lavoro.
Motivazioni per l'aspettativa non retribuita
- Gravi motivi familiari: Il lavoratore puo richiedere un periodo di aspettativa non retribuita , detto anche Congedo per gravi motivi familiari con un massimo di 2 anni, utilizzabili in forma continuativa o frazionata . La motivazione deve riguardare un disagio personale oppure la cura e l’assistenza dei parenti e affini – anche se non conviventi – entro il 3° grado (coniuge, dei figli – anche adottivi – dei genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle). Nella richiesta vanno allegate certificazioni mediche sulle problematiche di salute che causano la necessità di sospendere il lavoro. Il datore di lavoro puo rifiutare in caso di rapporto di lavoro a termine o sostitutivo di un altro dipendente. Tale periodo non viene conteggiato ai fini previdenziali né dell'anzianità di servizio.
- Formazione ( di base o professionale),.Questa motivazione è riservata a dipendenti con almeno 5 anni di anzianità e riguarda i casi di conseguimento del titolo di studio di secondo grado, diploma universitario o laurea e attività formative non finanziate dal datore di lavoro. La durata massima è di 11 mesi . Il minimo previsto dalla generalità dei contratti sono le 150 o 250 ore per il completamento della scuola dell'obbligo, in questo caso come permessi retribuiti a carico del datore di lavoro .
- Svolgimento di cariche pubbliche (in Parlamento, comuni o regioni , consorzi tra enti locali ed enti di decentramento) e per incarichi, secondo l’art. 31 L. n. 300/700. I dirigenti sindacali provinciale e nazionale hanno diritto alla aspettativa con conservazione del posto senza retribuzione per tutta la durata del mandato, se impiegati nel settore privato. Nel settore pubblico invece l'aspettativa sindacale è quasi sempre retribuita (distacco)
- Tossicodipendenza (del lavoratore o di congiunti ) . Il tempo massimo per questa motivazione è di 3 anni se la persona partecipa o assiste un familiare. durante i programmi riabilitativi presso le ASL territoriali. Anche in questo caso serve la certificazione rilasciata dal SERT competente.
Procedura aspettativa non retribuita
Per la procedura occorre fare riferimento al proprio CCNL. In ogni caso il datore di lavoro è obbligato a dare una risposta alla richiesta del lavoratore entro 10 giorni.
Caso particolare: Aspettativa e Congedo Covid
Un caso particolare e straordinario di aspettativa non retribuita può essere considerato il congedo COVID per i figli da 14 a 16 anni per i lavoratori dipendenti, previsto dai decreti emergenziali 2020 e anche dal decreto Draghi 30 2021.
Prevede che in presenza di figli conviventi da 14 a 16 anni per i quali :
- siano sospese le lezioni in presenza , oppure
- sia stata disposta la quarantena per contatti con casi positivi di COVID, oppure ovviamente
- per malattia COVID del figlio stesso , è consentito astenersi dal lavoro avendo la garanzia del mantenimento del posto di lavoro ma non è prevista retribuzione né contribuzione figurativa (v. circolare INPS n. 63 del 14.4.2021).