La legge di bilancio 2020,ha esteso anche all’anno 2020 la disciplina del credito di imposta SPORT BONUS prevista dalla legge di bilancio 2019.
Il credito di imposta sport bonus spetta alle imprese, enti non commerciali e persone fisiche in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2020 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
Il credito d’imposta spettante è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
- Le IMPRESE possono utilizzare il credito di imposta tramite compensazione presentando il modello f24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito dell’Ufficio per lo sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo;
- Le PERSONE FISICHE e gli ENTI NON COMMERCIALI possono utilizzare il credito di imposta nelle relative dichiarazione dei redditi esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.
Il credito di imposta deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi, nel modello
- Redditi PF 2021 - nella sezione XII del quadro “CR- Crediti d’imposta” al rigo CR31 codice 3.
- Redditi SC- rigo RN14 colonna 4 dopo aver compilato il quadro RS codice F2
Attenzione va prestata al fatto che
- il nuovo credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui
- riguarda le erogazioni liberali effettuate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici
- riguarda i contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A, allegata al decreto del 23 dicembre 2019.
Per saperne di piuì si rimanda al sito del Governo - Dipartimento Sport.