L'istituto del trattamento di integrazione salariale piu comunemente detto cassa integrazione, è spesso oggetto di riflessione quando coincide con periodi di assenza del lavoratore già coperti con indennità economiche diverse. L'Inps è intervenuto con circolari e messaggi, chiarendo la normativa sulle compatibilità tra le integrazioni salariali e gli istituti di retribuzione indiretta connessi ad assenze come malattia, maternità, permessi .
Di massima tali assenze retribuite sono incompatibili con la cassa integrazione a zero ore, in quanto non è prevista alcuna prestazione lavorativa .
Diversamente, quando il lavoratore è in riduzione giornaliera dell'orario di lavoro, con intervento parziale dell'integrazione salariale, il lavoratore puo cadere in malattia o avere bisogno di utilizzare permessi per adempiere a impegni familiari, quindi si tratta di stabilire quale trattamento prevale.
PERMESSI PER LUTTO - Il permesso per lutto o per grave infermita di familiari e parenti entro il secondo grado, disciplinato dall'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, comma 1 prevede tre giorni di permesso retribuito all'anno (esteso anche ai conviventi more uxorio risultanti da certificazione anagrafica).
In merito il Dpcm 21 luglio 2000 n. 278, che «Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi». In quest'ultimo caso ricadono i giorni di sospensione dell'attività lavorativa con integrazione salariale. Prevale quindi la fruizione della CIG , se a zero ore, mentre l'intervento dell'integrazione salariale sarà parziale quando le ore giornaliere contrattuali vengono lavorate solo in parte .
INDENNITA' DI MALATTIA
Per quanto riguarda l'indennità di malattia recentemente Inps ha emanato ua circolare riepilogativa 47 2020, in occasione dei trattamenti di emergenza per COVID 19 in cui ricorda la norma del dlgs 148 2015 per cui “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”. (circolare n. 197/2015 e circolare n. 130/2017) Quindi viene ribadito che :
"Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali. Se pero lo stato di malattia è iniziato prima della della sospensione dell’attività lavorativa con ricorso alla cassa integrazione, si possono verificare i seguenti casi con conseguenze diverse :
Quando invece l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa con riduzione dell'orario, prevale l’indennità economica di malattia.”
INDENNITA' MATERNITA' Le lavoratrici in Cigo all’inizio del periodo di congedo per maternità sono ammesse all’indennità giornaliera di maternità a
condizione che tra l’inizio della sospensione e quella di tale periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Allo stesso modo in caso di
congedo per maternità che inizi dopo 60 giorni dalla data di sospensione dell'attivita le lavoratrici hanno diritto all’indennità giornaliera di maternità (art. 24,
commi, 2,3 e 6 del D.Lgs. n. 151/2001).
CONGEDO PARENTALE (la c.d. “astensione facoltativa”) in questo caso le lavoratrici fruiscono della normale integrazione salariale.
Sul CONGEDO STRAORDINARIO con astensione totale per gravi motivi familiari (art 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001). L’interpello lavoro n. 70/2009 sottolinea che:
Per approfondire il tema della gestione di permessi e congedi vedi le Guide pratiche:
Permessi e congedi connessi alla maternità
Permessi e congedi per gravi motivi L .53/2000 e L.104/1992