Come noto la Legge 12 marzo 1999 n. 68, poi modificata dal Jobs act d.lgs 151 2015 e 185/2016 ha previsto per le aziende pubbliche e private, compresi i partiti politici, le organizzazioni sindacali, delle organizzazioni noprofit, l'obbligo di assunzione di persone con disabilità con quote minime rispetto all'organico aziendale . In particolare :
Per determinare le dimensioni occupazionali dell’azienda, ai fini dell’obbligo di assunzione del disabile, si computano tutti i lavoratori, esclusi:
Inoltre , i sensi dell’art. 5 della legge 68/99 il datore di lavoro può escludere dalla base di computo il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.
Mentre:
• i lavoratori part-time si computano “pro quota”;
• i lavoratori con contratto a termine si computano solo se la durata supera i sei mesi;
• i lavoratori a chiamata si computano in relazione alle prestazioni svolte nel semestre precedente.
Infine, va ricordato che per le aziende fino a 15 dipendenti, l’obbligo di assunzione del disabile:
• fino al 31 dicembre 2017, scattava in caso di nuova assunzione (quindi all’assunzione del sedicesimo lavoratore) e il datore di lavoro ha tempo 12 mesi dall’istaurazione del nuovo rapporto per adempiere;
• dal 1° gennaio 2018 scatta dal giorno successivo al raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti e l’azienda avrà 60 giorni di tempo per adempiere, trascorsi i quali troverà applicazione la sanzione amministrativa di euro 153,20 per ogni giorni di “scopertura”.
Da notare ancora che l’obbligo di assunzione scatta sia per il raggiungimento dei 15 dipendenti, sia allorquando si libera un posto già coperto da un disabile per pensionamento, dimissioni, ecc. ecc.