Domanda e Risposta Pubblicata il 02/01/2021

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Quali sono le società tenute a redigere il bilancio secondo i principi Ias/Ifrs?

Obbligo o facoltà di applicare i principi contabili internazionali: i destinari dei principi



Le società quotate hanno l'obbligo di redigere il bilancio adottando i principi contabili internazionali.

Al contrario i soggetti non quotati in mercati regolamentati, di cui all'art. 2 del d.lgs. 38/2005 hanno la facoltà e non più l'obbligo, di applicare i principi contabili internazionali. Ciò è stato previsto dalla legge di bilancio 2019, del 30 dicembre 2018, n. 145 , entrata in vigore l'1.1.2019.

In particolare, tramite l'art.1, comma 1070 della predetta legge, il legislatore ha inserito il nuovo art. 2-bis nel d.lgs. 38/2005, prevedendo tale facoltà.

L'art. 2 del d.lgs. 38/2005 indica i soggetti tenuti ad applicare i principi contabili internazionali, come di seguito riportati:

Come evidenziato anche nella circolare n. 8/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate (par. 2.10), l'elenco contiene ulteriori soggetti, rispetto alle società quotate, che devono redigere il bilancio secondo i principi internazionali. Il legislatore italiano, mediante l'art. 2 del d.lgs 38/2005, ha infatti esercitato il proprio diritto di opzione (previsto all' art. 5 del regolamento UE 1606/2002) estendendo l'obbligo di adottare i principi internazionali ad altri soggetti (che non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato) rispetto alle sole società quotate. 

I predetti soggetti non quotati, grazie all' intervento apportato dal legislatore mediante il comma 1071 della L. 145/2018, hanno ora la facoltà e non più l'obbligo, di avvalersi dei principi Ias/Ifrs a partire dal periodo di imposta precedente al primo gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge) oppure di redigere il bilancio secondo i principi nazionali emanati dall'OIC.


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