Come noto il Reddito di cittadinanza è una misura di sostegno per i soggetti con ISEE inferiore a 9360 euro annui e prevede anche un percorso di ricollocamento lavorativo per chi è disoccupato. Ma non è detto che i beneficiari debbano necessariamente essere disoccupati.
Infatti come specificato in dettaglio nella recente circolare INPS n. 43 3029 il reddito e la pensione di cittadinanza "sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti" . Ciò significa che il sussidio economico viene comunque erogato purché il reddito che si ricava dal lavoro svolto non faccia perdere i requisiti economici molto precisi previsti dalla normativa.
Nel caso in famiglia ci sia già un reddito minimo, infatti l’importo dell’integrazione annua di reddito di cittadinanza che si potrà ottenere dovuta si ottiene sottraendo il proprio reddito familiare dal reddito familiare massimo (determinato sulla base della composizione del proprio nucleo familiare e dei parametri della scala di equivalenza) e aggiungendo l’eventuale canone di locazione annuo o il mutuo (entro i suddetti limiti massimi).
Importante sottolineare che ai fini del calcolo dell'importo di RDC che puo essere ottenuto, il reddito da lavoro dipendente non viene conteggiato completamente, ma solo per l'80% dell'importo.
I redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia non vanno dichiarati.
Vediamo come si deve procedere secondo le recenti istruzioni INPSnei casi in cui il reddito da lavoro non sia ancora entrato nel calcolo dell'ISEE:
ATTIVITA' LAVORATIVA IN CORSO AL MOMENTO DELLA DOMANDA
All’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare, nel quadro E , se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano già in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, compilando in tal caso il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto” (Allegato n. 2). Ad esempio:
Solo in tale caso dovrà essere compilato l’apposito modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”, tramite i seguenti canali:
a) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso i CAF o sul portale www.redditodicittadinanza.gov.it con SPID, il modello può essere compilato contestualmente;
b) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso Poste Italiane, il modello dovrà essere compilato e trasmesso presso il CAF entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
L'istituto precisa che la mancata compilazione di tale modello comporta l’impossibilità per l’INPS di accettare la domanda. infatti tali redditi sono necessari per aggiornare i parametri che consentono la determinazione del beneficio.
In caso invece l' attività lavorativa inizi dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione, i redditi derivanti devono essere comunicati all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa. mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, presso i CAF.
Come nel caso precedente il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell'80%, e la modifica dell'importo iniza dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.
Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 deve provvedere a inserire le informazioni la retribuzione o al compenso. La trasmissione da parte del lavoratore è comunque necessaria per non interrompere l'erogazione del reddito di cittadinanza
Nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa dipendente, comunicata si protragga nel corso dell’anno solare successivo, andrà compilato un nuovo modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando tali redditi non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.
ATTIVITA' DI IMPRESA O LAVORO In caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione,sussiste ugualmente l’obbligo di comunicazione all'INPS tramite il CAF, mediante presentazione del predetto modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio. In tali casi il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. La comunicazione del reddito andrà effettuata entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno solare, prendendo a riferimento il trimestre precedente (gennaio - marzo, aprile – giugno, luglio – settembre, ottobre – dicembre), fino a quando il maggior reddito non sia correntemente valorizzato nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.
Il modello dovrà essere compilato, anche se l’attività è stata comunicata insieme alla domanda tramite il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”.
La circolare ricorda che nel caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, il decreto ha stabilito che, a titolo di incentivo, per le due mensilità successive a quella di variazione occupazionale, il beneficio economico del Rdc non subisce variazioni, ed è successivamente aggiornato ogni trimestre, rispetto al reddito del trimestre precedente.