La risposta è affermativa (Risposta n° 10 pubblicata il 19 settembre 2018). Il quesito è stato posto anche in un interpello all’Amministrazione finanziaria, da un contribuente che dichiarava di non aver potuto utilizzare in compensazione, nell’anno, tutto il credito d’imposta, ottenuto in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 984 della legge n. 208 del 2015.
In particolare il contribuente chiedeva se il credito d’imposta maturato e non utilizzato interamente in compensazione nell’anno 2017, dovesse essere riportato nel rigo RG, colonna 2 del modello Redditi Persone Fisiche 2018. L’Agenzia ha risposto affermativamente specificando che Il credito d’imposta rappresenta una forma tecnica di concessione di una provvidenza a seguito di una normale operazione di vendita per cui il contributo in esame non perde la propria natura di ricavo; in ragione di quanto detto quindi, la parte residua del credito non utilizzato deve essere riportata in dichiarazione dei redditi e assoggettata a tassazione.