Ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, co.1, lett. m) e 69, co. 2, D.P.R. 917/1986, i compensi per istruttori sportivi da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche icritte al CONI , sono considerate, per il percettore, "redditi diversi" (sempre che non rappresentino redditi di lavoro autonomo - con partita IVA - o di lavoro subordinato).
Per godere di questo trattamento agevolato le collaborazioni devono essere caratterizzate dall'assenza di subordinazione, per cui è escluso l'obbligo di presenza o l'imposizione di un orario prestabilito se non strettamente necessario in funzione delle esigenze amministrative e di gestione dell'ente.
Le prestazioni, però, devono essere continuative e non occasionali, il lavoratore deve essere inserito nell'organizzazione imprenditoriale ed economica del committente e coordinato con l'attività da quest'ultimo esercitata, per cui deve essere esclusa l'autonoma e professionale organizzazione del lavoratore.
Per l'ammontare complessivo percepito (anche da più soggetti eroganti), relativamente al medesimo anno di imposta, non superiore a euro 10.000,00 ( dal 1.1.2018) tali emolumenti non concorrono a formare la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF e relative addizionali regionali e comunali), cioè sono esenti da imposte.
N.B. 1- Le somme esenti (non superiori a 7.500 euro fino al 31.12.2017 e 10.000 euro a far data dal 01.01.2018 per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018) devono tuttavia essere incluse tra i redditi che concorrono al calcolo dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente.
N.B. 2 - Le somme esenti (non superiori a euro 7.500, ovvero euro 10.000 dal 01.01.2018) rilevano ai fini del computo degli assegni familiari, se di importo superiore a euro 1.032,91.
Per importi superiori a euro 10.000 annui si applica invece la tassazione sostitutiva pari alla prima aliquota Irpef (oltre alle addizionali comunali e regionali), a titolo di imposta per importi complessivamente inferiori a euro 30.658,28 e a titolo di acconto per importi superiori.
Vediamo un esempio:
"Una asd ha corrisposto nel mese di aprile 2017 la somma pari a euro 600,00 a titolo di compenso per l'attività prestata da un istruttore. Costui, all'atto del percepimento della somma , ha dichiarato di aver percepito, nel corso del 2017 e da altre ASD, ulteriori somme, per medesime tipologie di compensi, di ammontare complessivo pari a euro 7.000,00. A quale trattamento fiscale va assoggettata la somma ?".
L'erogazione della somma pari a euro 600,00, effettuata nel mese di aprile 2017, ha comportato il superamento della soglia di non imponibilità, pari a euro 7.500,00, per euro 100,00. Di conseguenza, l'importo pari a euro 100,00 doveva essere assoggettato a tassazione, in capo al percettore e a cura dell'asd (sostituto di imposta) che ha corrisposto il compenso pari a euro 600,00. In particolare, era soggetto a ritenuta IRPEF a titolo di imposta pari al 23,00%, oltre che alle relative addizionali regionali e comunali (sempre a titolo di imposta), da trattenere dal compenso lordo e versare nei modi ed entro i termini stabiliti dalla legge vigente.
Il mancato versamento delle ritenute può essere sanato mediante lo strumento del "ravvedimento operoso", entro i termini e secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
Per approfondire:
"Il regime fiscale delle associzioni sportive dilattantistiche" Guida, di G. Visconti
"Le prestazioni di lavoro nelle società sportive" E-book , 70 pagg. di M.Mottola
100 Quesiti in materia di sport dilettantistico" E-book , 80 pagg, di M. Mottola
"Associazioni sportive Dilettantistiche , come difendersi" E-book 120 pagg. di P. Bertolaso