Il Decreto dignità (Dl 87/2018), convertito dalla legge 96/2018 e in vigore dal 14 luglio ha reintrodotto l'obbligo di causale per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi .
Si applica anche ai rinnovi e proroghe di contratti di durata inferiore che comportino il superamento della soglia. L’assenza della causale in questi casi comporta la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L'obbligo è già in vigore per i contratti stipulati dopo il 14 luglio mentre è possibile usufruire di un regime transitorio in caso di proroga o rinnovo di contratti iniziati prima del 14 luglio, fino al 31 ottobre 2018.
Ma vediamo piu in particolare la novità delle causali. La nuova legge detta tre specifici casi nei quali il contratto a termine puo essere superiore ad un anno ( ma empre inferiore a 24 mesi):
La causale deve risultare nel contratto e non deve semplicemente riproporre la formula di legge ma specificare del dettaglio il caso che si verifica. Tale situazione deve essere inoltre oggettivamente riscontrabile in caso di controllo da altri dati e documenti aziendali.
Altri aspetti da tenere presenti:
Ipotizziamo alcuni ESEMPI :
1- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività dell'impresa: ricerche di mercato o produzione sperimentale di un nuovo articolo o servizio, attività straordinarie per nuove normative (es. privacy, fatturazione elettronica), attività di manutenzione straordinaria o di trasferimento sede per calamità naturali
2- sostituzione di un lavoratore in maternità , congedo parentale, malattie o infortuni con assenze prolungate;
3- incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria: vendite o produzioni straordinarie per situazioni contigenti del mercato . Non accettabili gli incrementi di produzione o vendita per stagionalità (Natale, saldi stagionali ecc., ampiamentte programmabili).
La nuova disciplina si applica anche ai contratti in somministrazione, facendo esplicito riferimento alla situazione della azienda che utilizza il lavoratore e non alla agenzia per il lavoro che somministra il lavoratore per quel periodo.
I paletti per l'utilizzo del tempo determinato oltre l'anno sono dunque molto stretti ed emerge una oggettiva difficoltà di far rientrare le consuete esigenze aziendali nelle causali predefinite per legge. Per le aziende resta la scappatoia dell'utilizzo dopo i primi dodici mesi, di un lavoratore diverso dal precedente, con il quale stipulare un nuovo contratto acausale, con lo svantaggio però, di una mancanza di esperienza nella mansione. Nella norma non appare infatti un divieto esplicito in questo senso ma si attendono ancora provvedimenti attuativi ministeriali che potrebbero portare chiarimenti in questo senso .