Domanda e Risposta Pubblicata il 11/09/2018

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Quali causali per i contratti a termine 2018?

Esempi di causali valide e non, ora obbligatorie per il contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi dopo il Decreto Dignità. Tre le causali predefinite



Il Decreto dignità (Dl 87/2018), convertito dalla legge 96/2018 e in vigore dal 14 luglio ha reintrodotto l'obbligo di causale per i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi .

Si applica anche ai rinnovi e proroghe di contratti di durata inferiore che comportino il superamento della soglia.  L’assenza della causale in questi casi comporta la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'obbligo è già in vigore  per i contratti stipulati dopo il 14 luglio mentre è possibile usufruire di un regime transitorio in caso di proroga o rinnovo di contratti iniziati prima del 14 luglio, fino al 31 ottobre 2018. 
Ma vediamo piu in particolare la novità delle causali. La nuova legge detta tre specifici casi nei quali  il contratto a termine puo essere  superiore ad un anno ( ma empre inferiore a 24 mesi):

  1. per esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività dell'impresa (le tre caratteristiche devono essere presenti contemporaneamente);
  2. per sostituzione di altri lavoratori;
  3. per incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria (anche in questo caso si devono realizzare  insieme)

La causale deve risultare nel contratto e non deve semplicemente riproporre la formula di legge  ma specificare   del dettaglio il caso che si verifica. Tale situazione deve essere inoltre oggettivamente riscontrabile in caso di controllo da altri dati e documenti aziendali.

Altri aspetti da tenere presenti: 

Ipotizziamo alcuni ESEMPI :

1- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività dell'impresa:  ricerche di mercato o produzione sperimentale di un nuovo articolo o servizio,   attività  straordinarie  per nuove normative (es. privacy, fatturazione elettronica), attività di manutenzione straordinaria o di trasferimento sede  per calamità naturali 

2- sostituzione di un lavoratore in maternità , congedo parentale, malattie o infortuni con assenze prolungate;   

3-  incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria: vendite o produzioni straordinarie  per   situazioni contigenti   del  mercato . Non  accettabili gli incrementi di  produzione o vendita per stagionalità  (Natale, saldi stagionali ecc., ampiamentte programmabili).

La nuova disciplina si applica anche ai contratti in somministrazione, facendo esplicito riferimento alla situazione della azienda  che utilizza il lavoratore e non alla agenzia per il lavoro che somministra il lavoratore per quel periodo.

I paletti per l'utilizzo del tempo determinato oltre l'anno sono dunque molto stretti ed emerge una oggettiva difficoltà di far rientrare le consuete esigenze aziendali nelle causali predefinite per legge. Per le aziende resta la scappatoia  dell'utilizzo dopo i primi dodici mesi, di un lavoratore diverso dal precedente, con il quale stipulare un nuovo contratto acausale, con lo svantaggio però, di una mancanza di esperienza nella mansione. Nella norma non appare infatti un divieto esplicito in questo senso ma si attendono ancora  provvedimenti attuativi ministeriali che potrebbero portare chiarimenti in questo senso .


 

Fonte: Il Sole 24 Ore


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