Dopo che la Legge di bilancio 2018 ha fornito una norma di interpretazione autentica anche l'Agenzia delle Entrate si è espressa sui beni significativi, con la Circolare 15/E/2018. Per quanto riguarda le modalità di fatturazione dell’intervento agevolato come nel caso di manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata in cui è compresa la fornitura di un bene significativo, la norma di interpretazione autentica prevede che “la fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre alservizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. […]”
Quindi, al fine di evidenziare la corretta applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10% all’intervento di manutenzione, è necessario che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento indichi puntualmente oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore dei beni medesimi.
Tale distinta evidenziazione in fattura si rende necessaria in quanto la prestazione di servizi ed i beni significativi forniti sono suscettibili di essere assoggettati ad IVA con aliquote differenti. In particolare, qualora il valore del bene significativo sia superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l’intervento di recupero:
Il documento di prassi contiene anche un esempio, qui riportato.
Si ipotizzi che venga eseguito su un fabbricato a destinazione abitativa un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che comprenda, altresì, la fornitura con posa in opera di un bene significativo prodotto dallo stesso prestatore, il cui valore sia superiore alla metà del corrispettivo pattuito per l’intervento agevolato.
In particolare, il corrispettivo complessivo pattuito per la realizzazione dell’intervento è pari a 1.800,00 euro, di cui
Il prestatore è, dunque, tenuto ad indicare separatamente in fattura, oltre alla descrizione dell’intervento agevolato, il valore della manodopera comprensivo del mark-up e il valore del bene significativo. In tal caso, l’imposta si applica come segue:
Il prestatore indica, dunque, in fattura il totale imponibile (1.800,00 euro) ed evidenzia separatamente l’ammontare dell’imposta con applicazione dell’aliquota nella misura del 10% e l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.
Peraltro, per verificare la corretta determinazione della base imponibile cui applicare l’aliquota agevolata, i dati richiesti dalla norma di interpretazione autentica devono essere puntualmente indicati nella fattura anche qualora dal calcolo suddetto risulti che l’intero valore del bene significativo possa essere assoggettato ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10% (vale a dire anche qualora il valore del bene non sia superiore alla metà del valore dell’intervento agevolato).
Nel caso di intervento di recupero complesso in quanto avente ad oggetto una pluralità di opere/servizi tra le quali sono comprese la fornitura e l’installazione di beni significativi, a fronte del quale il committente si obblighi a pagare un unico corrispettivo riferito all’opera nel suo complesso (comprensivo sia del valore della prestazione di servizi sia del valore del bene significativo), in applicazione del modus operandi previsto dalla norma di interpretazione autentica, il fornitore/prestatore deve, in ogni caso, evidenziare separatamente in fattura il corrispettivo relativo all’intervento di recupero ed il valore imputabile ai beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento (distintamente, vale a dire il valore di ciascun bene significativo o indistintamente, indicando il valore complessivo dei beni significativi forniti).
Come chiarito con la circolare del 17 maggio 2000, n. 98, in tal caso l’intervento di recupero deve essere considerato unitariamente anche al fine di individuare il limite di valore entro il quale i beni significativi possono essere assoggettati ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10%.