Si, i veicoli acquistati con l'aliquota IVA del 4 %, destinati ai disabili, non pagano il bollo.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Le Regioni hanno la potestà di ammettere a fruire dell’esenzione anche ulteriori categorie di persone disabili.
L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il disabile dovrà rivolgersi, è l’Ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per uno solo dei veicoli che lui stesso potrà scegliere.
La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).