Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta dei dati personali, questo secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento europeo 2016/679.
Se i dati personali sono oggetto di comunicazione con l’interessato, tali informazioni gli devono essere fornite entro la prima comunicazione; se, invece, è prevista la comunicazione ad una terza persona allora la informativa all’interessato gli deve essere resa “non oltre la prima comunicazione dei dati personali”, (diversamente da quanto prevede attualmente l’art. 13, comma 4, del Codice).
Suddette informazioni all’interessato devono essergli reiterate qualora il Titolare intenda procedere ad un trattamento degli stessi dati ma per una finalità diversa dalla prima.
La informativa non è dovuta se:
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