In tema di contribuzione previdenziale a carico di agenti e rappresentanti e delle ditte preponenti sono state comunicate dalla Fondazione Enasarco le novità riguardanti gli importi dei minimali e massimali contributivi dovuti per il 2024.
Vediamo di seguito minimali e massimai aggiornati al tasso di inflazione, aliquote e scadenze contributive .
Dal 1° gennaio 2024, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:
Agente plurimandatario ·
Agente monomandatario ·
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ENASARCO 2024
L'aliquota per gli agenti con ditta individuale o in società di persone è confermata pari a 17,00% , di cui il 3% a titolo di solidarietà.
Come sempre una metà (8,5%) è a carico della ditta mandante, l’altra metà a carico dell’agente.
L'aliquota Enasarco 2024 invece per le societa di capitali 8 fino a 13 milioni di di provvigioni annue) è pari al 4%, di cui il 3% a carico della casa mandante e 1 % a carico dell'agente/ società .
In allegato il Regolamento delle attività istituzionali con la tabella di rivalutazione dei montanti contributivi aggiornata al 2022.
CONTRIBUZIONE ENASARCO AGEVOLATA GIOVANI
Nel 2019 è stata apportata una modifica al Regolamento istituzionale (allegato in fondo all'articolo) approvata dal Ministero vigilante nel 2020, che riguarda una agevolazione per l'ingresso e la permanenza dei giovani agenti nella professione, per cui , nel triennio 2021-2023:
l’aliquota contributiva è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno; le aliquote sono quindi pari a :
Inoltre il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascuno degli anni citati.
ATTENZIONE: L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale.
In sintesi:
Aliquota ordinaria | Aliquota ridotta 1° anno | Aliquota ridotta 2° anno | Aliquota ridotta 3° anno |
17% | 11% | 9% | 7% |
Ricordiamo che il contributo va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza quindi le scadenze sono le seguenti :
1° trimestre - 20 Maggio
2° trimestre - 20 Agosto
3° trimestre - 20 Novembre
4° trimestre - 20 Febbraio dell'anno successivo.
fermo restando lo slittamento al primo giorno feriale successivo se i termini scadono in un giorno festivo.
Va sempre sottolineato che il criterio di applicazione dell’aliquota è quello della competenza quindi si utilizza l'aliquota relativa al periodo di maturazione della provvigione.
Il pagamento può essere effettuato:
Per maggiori informazioni si veda www.enasarco.it
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