Domanda e Risposta Pubblicata il 29/01/2018

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Divorzio: è possibile il sequestro preventivo della casa coniugale?

In caso di divorzio la casa coniugale assegnata all'ex moglie ma intestata al marito accusato di frode fiscale non è sequestrabile, se non si dimostra che il reo la utilizza.



In caso di divorzio,   per il sequestro preventivo di beni intestati a uno dei coniugi che sia oggetto di indagine di reato,  deve essere dimostrato l'utilizzo effettivo da parte del soggetto indagato, sia in caso di intestazione legale del bene allo stesso,  che nel caso di intestazione ad altri,  che puo infatti risultare fittizia o "di comodo"
Nei casi di  sequestro conservativo, ai fini della confisca,   per verificare l'appartenenza di beni mobili ed immobili all'imputato, non rileva la formale intestazione degli stessi, ma la circostanza che l'imputato ne abbia la disponibilità effettiva  cd."uti dominus", cioè  come se fosse il proprietario, indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi. 

Pertanto, come chiarito recentemente dalla sentenza della Cassazione penale n. 167 del 8 gennaio 2018  l'appartamento assegnato in sede di divorzio alla moglie e ai figli di un  soggetto indagato per frode fiscale, non può ricadere tra i beni sequestrabili ai fini della confisca “per equivalente” , se non risulta utilizzato anche dal reo.  

D'altra  parte , è necessario anche non confondere la "disponibilità di fatto", o "effettiva", o "informale", con la mera "disponibilità materiale"  come puo essere il caso di un bene concesso in locazione all'indagasto  da un terzo, come puo essere il caso di  un appartamento in affitto,  che chiaramente non è confiscabile essendo di proprietà di un soggetto estraneo  al reato.

Per lo stesso principio di salvaguardia degli interessi dei terzi,  in un altra occasione la Suprema Corte  ha affermato che non può essere disposto il sequestro dell'immobile donato dall'evasore fiscale al figlio minore, pur avendo il primo conservato l'usufrutto sul bene, poiché, se non c'è prova della fittizietà dell'intestazione, è irrilevante che l'indagato sia titolare del diritto di godimento dell'immobile (Cass., Sez. III, 18 aprile 2013).

La  distinzione fra l'intestazione formale e la disponibilità sostanziale o effettiva dei beni è un orientamento consolidato sia  in giurisprudenza che in dottrina.  Il diritto penale infatti è orientato a giudicare i fatti più nella loro consistenza effettiva che nel loro aspetto formale .

Per approfondire vedi il commento alla sentenza di Cassazione 167/2018 "Divorzio e sequestro conservativo" ,  con un ampia disamina normativa e giuridica sul  sequestro preventivo anche in presenza di fondo patrimoniale o trust.

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Fonte: Fisco e Tasse


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