Il decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018 ha previsto la rottamazione bis per i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel 2017, e ha riaperto per i contribuenti la possibilità di aderire alla definizione agevolata dei carichi anche per quelli affidati dal 2000 al 2016. In ogni caso è necessario presentare domanda entro il 15 maggio 2018.
Ecco cosa succede nelle varie casistiche
A. Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017
A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una Comunicazione entro il 30 giugno 2018.
In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:
In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:
A seguire, sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.
B. Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016
A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il 30 settembre 2018.
In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:
In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
C. Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 con rateizzazione in corso al 24.10.2016
Per coloro che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.
Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della “rottamazione” è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta.
In seguito, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018.
In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:
In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
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