L’agevolazione prevista dall’art. 24-ter del Testo Unico delle accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, concernente la riduzione dell’aliquota di accisa gravante sul gasolio acquistato sul territorio nazionale (quindi fatturato in Italia), spetta alle imprese “esercenti l’attività di autotrasporto merci” effettuato mediante l’impiego di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di categoria euro 3 o superiore.
Ricordiamo che con nota n. 28154/RU del 7 marzo 2016, l'Agenzia delle Dogane ha ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione, escludendone a decorrere dal 1º gennaio 2016 il gasolio consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
L'Agenzia ha ribadito che sono ammessi al beneficio fiscale esclusivamente i consumi di gasolio effettuati dai veicoli di categoria Euro 3 o superiore, e non anche dai veicoli di categoria Euro 2 o Euro 1 sebbene muniti di idonei sistemi di riduzione del particolato, in quanto detti dispositivi portano solo ad una riduzione di immissioni nocive e non soddisfano altri requisiti previsti dalle leggi e di cui comunque occorre tenere conto (quale, ad esempio, il livello dei sistemi di sicurezza).
E' stato chiarito inoltre, che le modifiche apportate ai mezzi di categoria inferiore alla “euro 3”, al fine di equipararli a tale categoria o superiore, hanno valenza solamente sotto il profilo ambientale. Pertanto, i mezzi modificati, seppure provvisti di sistemi utili a ridurre il particolato, rimangono ascritti alla loro categoria originaria (inferiore alla “euro 3”) e non possono quindi essere ammessi al beneficio in questione.
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