Le collaborazioni coordinate e continuative sono un rapporto di prestazione di lavoro normato dall'art. 409 n. 2 del codice di procedura civile in cui il prestatore di lavoro fornisce un opera, alle condizione stabilite dal contratto secondo le regole previste dall'art. 2224 del codice civile . Questo istituto è ancora in vigore, mentre è stata abolita dal Jobs act la collaborazione a progetto.
La norma del D.LGS 81/ 2015, attuativo del Jobs Act, intendeva porre un freno al fenomeno del lavoro irregolare in cui collaborazioni coordinate e continuative che camuffavano in realta lavori subordinati in cui il prestatore di lavoro non aveva alcuna autonomia ma svolgeva spesso le stesse mansioni dei lavoratori dipendenti, senza le dovute garanzie contributive e sociali .
Il decreto ha introdotto una importante specificazione che distingue tra :
La prima è a rischio sanzioni, la seconda è permessa . Ma come si distinguono?
All'art. 15 il Jobs act afferma che :"La collaborazione si intende coordinata quando nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalla parti, il collaboratore organizza autonomomamente l'attività lavorativa".
Quindi, in caso di visita ispettiva, se non si riscontra questa autonomia e il lavoro è organizzato ovvero diretto dal committente, il rapporto di lavoro viene immediatamente ed automaticamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con conseguente pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dovute dalla data dell'inizio della prestazione e pesanti sanzioni amministrative.
Per distinguere occorre sempre fare riferimento al contratto di lavoro stipulato tra prestatore di lavoro e azienda committente nel quale deve essere chiara l'autonomia del lavoratore nell'organizzare la propria opera (dai tempi di lavoro, al luogo, alle modalità). La collaborazione puo quindi essere coordinata con un accordo paritario tra lavoratore e datore di lavoro in cui sia chiaro che quest'ultimo richiede una prestazione senza imporre unilaterlmente alcunche sulle modalità di esecuzione .
Va ricordato infine che non rientrano in questa sottile e ancora difficile distinzione le prestazioni rese da professionisti.
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