In fase di accertamento, gli studi di settore non si applicano nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi ovvero ricavi di ammontare superiore a euro 5.164.569.
Al riguardo si rammenta che, per verificare il limite oltre il quale non si applicano gli studi di settore:
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i ricavi provenienti dall’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o a ricavi fissi vanno considerati per l’entità dell’aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni;
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per gli studi di settore WK23U - WG40U - WG50U - WG69U, i ricavi devono essere sommati alle rimanenze finali e ridotti dell’importo delle esistenze iniziali
Studi di settore 2017: altre cause di inapplicabilità
Con riguardo alle attività d’impresa, gli studi di settore approvati non si applicano:
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nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
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nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
In questi casi risultano applicabili i parametri.
Studi di settore 2017: cause soggettive di inapplicabilità
Oltre alle cause oggettive di inapplicabilità esistono anche cause soggettive degli studi di settore. La legge esclude dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti:
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con inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
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che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta. Si ricorda che il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività;
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che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività
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che determinano il reddito con criteri “forfetari”;
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che esercitano l’attività di incaricati alle vendite a domicilio;
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con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare n. 58/E del 2002. Ad esempio, un contribuente che esercita in qualità di lavoratore autonomo l’attività di “Portali web” (codice 63.12.00) non deve compilare il modello YG66U poiché questo contiene solo il quadro F destinato ad accogliere i dati contabili riguardanti l’esercizio dell’attività in forma di impresa; h) che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità e il nuovo regime forfetario agevolato.