La manovra correttiva 2017 (D.L 50/2017) ha abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, con la conseguenza che lo split payment diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta. Si tratta dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche coloro che effettuano prestazioni di agenzia e intermediazione, o cessioni di brevetti, e tutte le altre casistiche per le quali è previsto l'obbligo, a carico del committente, di operare una ritenuta a titolo d'imposta. Tali soggetti, quindi, riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell’Iva oltre che della ritenuta d’acconto.
Com'è noto, lo split payment è uno speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, con il quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta: in tal caso le pubbliche amministrazioni devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Vediamo un esempio di fattura:
L'ing. Rossi deve emettere fattura nei confronti del Comune di Padova per una prestazione di servizi.
Supponendo che la fattura venga emessa il 4 luglio 2017, dovrà essere così composta:
Ing. Rossi
Spett.le Comune di Padova
Imponibile 5.000
Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72 - Tale importo IVA è versato dall'Ente direttamente all'Erario 1.144 |
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