Ai sensi dell’articolo 54bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 convertito in legge n. 96 pubblicata in G.U. n. 135 del 23 giugno 2017 , viene riammessa la possibilità di utilizzo di prestazioni temporanee ed occasionali , descritte con precise indicazioni di carattere temporale ed economico.
Il contratto di prestazione occasionale è il contratto , stipulato in forma telematica sulla piattaforma INPS, mediante il quale un utilizzatore (imprese e pubblica amministrazione) acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro precisi limiti di importo pagandole anticipatamente all'Istituto di previdenza , come succedeva con i vecchi voucher.
E' utile osservare che l’utilizzo del limite economico di 5.000 annui complessivi, sia per il prestatore che per il datore di lavoro, non deve portare il contribuente a confondere tale limite con il limite, sempre pari di 5.000 euro, del lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 2222 cc.. In quest'ultimo caso si tratta della soglia oltre la quale è obbligatorio l’assoggettamento del compenso a contributi della Gestione separata .
Trattandosi dunque di due istituti contrattuali diversi, nulla vieta ad un lavoratore di percepire sia un massimo di euro 5.000 di prestazioni occasionali (ex voucher) da più committenti, sia – nel medesimo anno d’imposta- compensi da lavoro occasionale senza limite di importo, ma soggetti alla ritenuta d’acconto del 20% e al contributo INPS Gestione separata se l’importo percepito supera euro 5.000.
Sui dettagli del nuovo lavoro occasionale vedi anche Libretto famiglia e Contratto telematico
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