Il ravvedimento operoso è uno strumento molto utile, in quanto permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione con il fisco, nei casi di omessi o incompleti versamenti o altre irregolarità. La legge di stabilità 2016 (208/2015) al comma 133 dell’articolo unico ha anticipato al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore delle novità previste nel decreto legislativo 158/2015.
Di seguito trattiamo i cambiamenti principali.
L’art. 13 del D. Lgs 471/97 prevede per le somme non versate o versate in ritardo, una sanzione ordinaria pari al 30% dell’importo omesso. Dal 1° gennaio 2016 tale sanzione è ridotta alla metà, ed è ulteriormente ridotta in base a quanto tempestivamente il contribuente sana la sua posizione.
In particolare:
Pertanto coloro che sanano la propria posizione entro i 90 giorni successivi dalla data di scadenza del versamento, possono godere del cd. “lieve ritardo” e versare la sanzione con l’aliquota dimezzata. Il concetto del lieve ritardo, cioè del versamento dell’imposta entro i tre mesi successivi, è un’altra delle novità del 2016.
Attenzione:Si ricorda che nel caso in cui il contribuente regolarizzi un omesso/insufficiente versamento Iva, per i soggetti trimestrali che applicano la maggiorazione dell’1% sulle somme da versare; il ravvedimento operoso va calcolato comprensivo di tale maggiorazione.
Il tasso di interesse legale, già molto basso nel 2015 (pari allo 0,5%) è stato ulteriormente ridotto nel 2016, raggiungendo così il minimo storico con una percentuale pari allo 0,2%. A stabilirlo il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 291 del 15.12.2015.
Nel 2016 il ravvedimento è quindi ancora più conveniente, in quanto gli interessi moratori vanno calcolati allo 0.2%, in relazione al periodo d’imposta intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e il giorno del versamento tardivo.
Un'altra novità introdotta nel 2016 è stato l'innalzamento dei limiti previsti per la rilevanza penale della condotta del contribuente.
Ad esempio, nel caso di omesso versamento IVA: il mancato versamente configura quale reato penale solo per omissioni per importi superiori a 250.000,00 euro per ciascun periodo di imposta. Per tutti le omissioni inferiori a tale limite non causa più l’automatica segnalazione alla Procura della Repubblica; e pertanto sotto la nuova soglia di non punibilità si applicherannno solo le sanzioni amministrative.
Nel caso di omesso versamento di ritenute e contributi in materia di sostituto di imposta (ritenute fiscali e previdenziali), il mancato versamento configura come reato penale solo per omissioni per importi superiori a 50.000,00 euro per ciascun periodo di imposta.
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