La Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all'art.1 commi 91-94; 97 ha introdotto per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni la possibilità di godere del cd. super ammortamento o maxi ammortamento, quando effettuano investimenti in beni strumentali nuovi. La Legge di Bilancio 2017 ha successivamente prorogato l’agevolazione prevedendo che questa spettasse agli acquisti di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR, effettuati:
Per tale agevolazione, la legge di bilancio 2018 ha, successivamente, previsto la proroga anche per il 2018 per gli investimenti (in beni materiali strumentali nuovi) effettuati
Rispetto alla disciplina previgente del super ammortamento per il 2018 si segnalano le seguenti novità:
Un caso particolare riguarda i beni che hanno tutte le caratteristiche per poter usfruire del super ammortamento ma l'azienda è condotta in affitto o in usufrutto. Chiarimenti sono stati forniti dalle Entrate con la Circolare 23/E 2016, dove è stato chiarito che per prima cosa occorre distinguere tra le due seguenti ipotesi:
Il criterio generale infatti è che la detrazione spetti a colui che calcola e deduce gli ammortamenti, pertanto:
Art. 2561 codice civile (Usufrutto dell'azienda). L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015. La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto e' regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto.
Art. 102, comma 8 TUIR (DPR 917/86) Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento gia' decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
Per la costruzione del piano di ammortamento fiscale con l’agevolazione del “super ammortamento” prevista dalla Legge di Stabilità 2016, abbiamo elaborato un pratico foglio di calcolo in excel "Super ammortamento 2018.
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