La Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha introdotto all'art.1 commi 91-94 e 97, la maggiorazione ai fini delle imposte sui redditi del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi e dei beni in leasing. Riepilogando le caratteristiche principale che i beni devono avere, esse sono:
La maggiorazione consiste in una deduzione extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio. La Legge di stabilità 2017 (L.232/2016) ha previsto la proroga di questa agevolazione al 31 dicembre 2017 e ha anche introdotto il cd. iper ammortamento con una maggiroazione del 150% del costo per determinate categorie di beni.
Per tale agevolazione, la Legge di bilancio 2018 ha, successivamente, previsto la proroga anche per il 2018 per gli investimenti (in beni materiali strumentali nuovi) effettuati
Rispetto alla disciplina previgente del super ammortamento si segnalano le seguenti novità:
La prima cosa da ricordare quando si tratta il tema del super ammortamento per i beni in leasing è che la maggiorazione spetta solo per la quota capitale e non per l’intero canone di leasing.
La seconda cosa è se effettuare il calcolo utilizzando la durata civile o fiscale. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 23/E del 26 maggio 2016: " anche nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing, la deduzione della maggiorazione non dipenda dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma avviene in base alle regole fiscali stabilite dall’articolo 102, comma 7, del TUIR". Gli stessi concetti sono stati ripresi nella Circolare 4/E del 30 marzo 2017.
L'art.102, comma 7 del D.P.R 917/86 (TUIR) prevede la deduzione dei canoni di locazione finanziaria per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988.
Quindi:
Si possono verificare tre situazioni:
Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi.
Con la risoluzione 132/E del 24.10.2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di fruire della proroga del maxi ammortamento al 30.06.2018 e dell'iper ammortamento al 30.09.2018 per gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità. Si tratta del caso in cui, dopo aver effettuato l'ordine e versato al fornitore l'acconto di almeno il 20% del costo di acquisto del bene entro il 31.12.2017, l'investitore decida, successivamente a tale data:
Nel primo caso il maxi/iper ammortamento spetta in quanto, trattandosi di bene in proprietà, le condizioni relative all'ordine e all'acconto minimo risultano rispettate.
Nel secondo caso l'acquisto è effettuato dalla società di leasing, che poi lo concede in locazione al contribuente. In tale fattispecie l'investitore potrebbe alternativamente:
Per la costruzione del piano di ammortamento fiscale con l’agevolazione del “super ammortamento” prevista dalla Legge di Stabilità 2016, abbiamo elaborato un pratico foglio di calcolo in excel "Super ammortamento 2018
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