L’usura può essere definita come l’attività di chi presta denaro a un interesse eccessivo e sproporzionato, superando il limite stabilito dalla legge, approfittando dello stato di bisogno di una persona. Viene considerato dal legislatore un delitto contro il patrimonio ed è sanzionato con multa, reclusione e confisca dei beni frutto dell’usura.
Il tasso soglia di riferimento
Per definire il tasso oltre il quale gli interessi sono da considerare usurari occorre fare riferimento alla Legge 108/1996 titolata appunto: disposizioni in materia d’usura. Questa legge, infatti, pone un limite massimo, tecnicamente definito soglia, al valore che i tassi di interesse possono assumere affinché non siano considerati usurari prevedendo il ricorso ad un automatismo che si basa sui tassi medi praticati nel mercato. Per ogni tipologia di operazione di finanziamento è prevista una soglia massima differente.
In particolare all’art. 2, comma 1, della Legge 108/96 recita: Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (…) nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. (…)
Il comma 4 dello stesso art.2 recita: “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.”
Quindi:
L'usurarietà in concreto
Oltre all'usurarietà oggettiva che si ha al superamento del tasso di interesse soglia, l'articolo 644 del codice di procedura penale, delinea un ulteriore fattispecie di interessi usurari indipendenti dal confronto con i tassi soglia. Essi sono quelli che "avuto riguardo (...) al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria".
Quest'ultima fattispecie è la c.d. usurarietà in concreto in quanto si basa sulla situazione reale, il giudice nel determinarla verifica l'esistenza di due presupposti:
L’esempio di calcolo del tasso limite
Di seguito si propongono due esempi per il calcolo del tasso limite, partendo dal tasso medio globale di riferimento per il 2° trimestre 2016, pubblicate da Banca d’Italia con il comunicato stampa del 25 marzo 2016.
Esempio 1
Per le aperture di credito fino a 5.000 euro, il tasso effettivo globale medio su base annua è 11,53%.
tasso medio = 11,53%
Aumentato di ¼= 2,882
Il tasso diventa così =14,412
A tale tasso va aggiunto il margine di 4 punti: 18,412
Poiché: 18,42 – 11,53= 6,89 che è minore del limite massimo di 8 punti di differenza il tasso soglia è 18,412
Esempio 2
Per i casi di scoperto senza affidamento, il tasso globale medio su base annua per importi fino a 1.500 euro è:16.09%
Tasso medio= 16.09 %
Aumentato di ¼= 4,022
Il tasso diventa così =20.112
A tale tasso va aggiunto il margine di 4 punti: 24,112
Poiché: 24,1125 – 16,09= 8.022 che è maggiore del limite massimo di 8 punti di differenza, il tasso soglia è pari a: 16.09+8= 24,09
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