Per accedere è necessario innanzitutto essere contribuenti persone fisiche. Sono pertanto escluse le società.
E' necessario inoltre che nell'anno solare precedente siano rispettati tutti i seguenti requisiti:
La Legge di stabilità 2016 ha abrogato la disposizione che imponeva ai redditi derivanti dall'attività d'impresa, arte o professione, di essere prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente/accessorio. E' necessario, tuttavia, che nell'anno antecedente a quello in cui si intende avvalersi del regime forfetario, gli eventuali redditi conseguiti di lavoro dipendente/assimilato non superino la soglia di 30mila Euro. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato.
Non possono utilizzare il regime forfetario coloro che:
Secondo un recente chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate in occasione di TELEFISCO 2016, il regime forfetario potrà essere usato dal 2016 anche dai contribuenti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario. In tale caso non si applicherebbe il vincolo triennale, previsto dall'art. 1 del Dpr 442/97
Si ricorda infine che per aderire al regime è irrilevante l’età del contribuente e non è previsto alcun limite di durata.
Per saperne di più puoi scaricare la Circolare del Giorno n. 14 del 25.01.2016 "Regime forfetario, novità 2016"
Per il calcolo convenienza del nuovo Regime Forfetario 2016, la verifica dei requisiti per l'accesso, la gestione delle fatture, il calcolo imposte, scarica il FOGLIO DI CALCOLO REGIME FORFETTARIO 2016, aggiornato con la Legge di Stabilità 2016