Nel caso un lavoratore dipendente venga citato per una testimonianza in Tribunale il datore di lavoro non può impedirgli di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il Cancelliere presso il Tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza. Pertanto nel caso in questione, l’assenza dal lavoro subordinato, sia pubblico che privato, è sempre considerata giustificata.
In tema di indennità gli artt. da 45-48 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dispongono un diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità per l’impegno prestato. In particolare, il suddetto decreto precisa che:
- ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’Ufficio Giudiziario, spetta l’indennità di euro 0,36 al giorno.
- ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
- ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.
- agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni.
- ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l’integrazione, sino a concorrenza dell’ordinario trattamento di missione, corrisposta dall’amministrazione di appartenenza.
Inoltre, l’art. 71 del TUSP prevede che le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori sono corrisposte a domanda degli interessati, che deve essere presentata all’autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.