L’art. 13, lett. l), della L. 6 agosto 2015, n. 132 ha aggiunto due nuovi commi all’art. 545 c.p.c., che, nell’ambito dell’espropriazione presso terzi, disciplina i crediti impignorabili.
In base all’art. 545 c.p.c. sono impignorabili:
- i crediti alimentari;
- i sussidi di garanzia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri;
- i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione;
- enti di assistenza o istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio o altra indennità possono essere pignorate per crediti alimentari se vi è l’autorizzazione del giudice. Sempre questa categoria di somme è pignorabile nella misura di 1/5 per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni e per ogni altro credito (quindi per i crediti tra privati). Se concorrono più cause di pignoramento, in ogni caso il vincolo non può colpire più della metà delle somme.
L’art. 13 in esame prevede nuovi limiti al pignoramento della pensione e dello stipendio e sui prelievi forzosi sui conti correnti nei casi in cui un creditore abbia a che fare con un debitore insolvente. Questi i nuovi valori:
- pensioni: non possono essere toccate fino alla cifra di 672,00 euro al mese (corrispondente al 150% dell’assegno sociale ),
- stipendi: non possono essere toccati fino a 1.344,00 euro al mese (ossia il triplo dell’assegno sociale).
N.B. L'assegno sociale, istituito dall’articolo 3, comma 6, della L. 335/1995 (e che ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. La misura massima dell’assegno per il 2015 (circolare INPS n. 1/2015) è pari a 448,52 euro per 13 mensilità, con limite di reddito pari ad 5.830,76 euro annui.