Domanda e Risposta Pubblicata il 06/07/2015

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Congedo di maternità: e se il bimbo resta in ospedale?

Il congedo di maternità dopo il D.gls n.80 2015 nel caso di ricovero del neonato



Gli articoli 2 e 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 intervengono sulla disciplina del congedo di maternità, modificando quanto disposto in materia, rispettivamente, dagli articoli 16 e 26 del D.Lgs. 151/2001.
In particolare nel caso di ricovero del neonato si prevede che:
Queste  disposizioni  sono volte anche a recepire la sentenza della Corte costituzionale 4-7 aprile 2011, n. 116, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui non consentiva nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato, che la madre lavoratrice possa fruire (a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute medicalmente attestate), del congedo obbligatorio o di parte di esso a partire dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.

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Fonte: Fisco e Tasse


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