Il 730 precompilato può essere accettato così com'è, modificato o rifiutato. La dichiarazione precompilata si considera "accettata" se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati, ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Sono considerate tali le seguenti operazioni:
- indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef;
- indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
- indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
- compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730;
- scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F;
- richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
In tali ipotesi, nel prospetto di liquidazione del modello 730 deve essere barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Accettata”.