Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato devono annotare giornalmente in un apposito registro cronologico (anche in formato elettronico) le deleghe acquisite, con indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identità del delegante.
Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico degli intermediari e dei sostituti d’imposta in sede di prima applicazione, la Circolare n. 11/E/2015 ha precisato che la data della delega da riportare nella richiesta della dichiarazione precompilata da trasmettere all’Agenzia delle entrate corrisponde alla data di registrazione della stessa nel registro cronologico.
A regime, la data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.
Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato individuano uno o più soggetti responsabili per la gestione delle suddette deleghe, ai quali si rivolgerà l’Agenzia delle entrate nelle successive attività di controllo.